Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6968 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6968 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAVARISE UMBERTO N. IL 22/07/1969
avverso la sentenza n. 1344/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 20/11/2013
Motivi della decisione
Zavarise Umberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Roma in data 23.01.2013, con la quale è stata applicata ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti, in ordine al delitto di
furto aggravato.
La parte deduce del tutto genericamente il vizio motivazionale; oltre a ciò, fa
riferimento alla valutazione espressa dalla Corte di Appello, nel riformare la
Il ricorso è inammissibile.
Invero, il ricorrente non propone alcuno specifico motivo di censura, che
attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata. E
questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni
in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro
1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.
sentenza di primo grado, evenienze in termini estranee alla fattispecie che occupa.