Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6968 del 20/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6968 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 20/11/2012

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

CALZIA Valentina, n. a Genova il 26\9\1978
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del
26\1\2012 (n. 1909\2011);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Carmine
Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

I

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’
imputato, lamentando :
2.1. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla lamentata
inattendibilità degli esiti dell’alcoltest svolto a distanza rilevante di tempo dal
fermo dell’auto;
2.2. la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena
lontano dal minimo edittale ed al diniego delle attenuanti generiche;
2.3. la mancanza di motivazione sulla mancata conversione della pena nel
lavoro di pubblica utilità di cui al comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S.
Con memoria inviata per FAX in data 20\11\2012 il difensore dell’imputata
chiedeva dichiararsi estinto il reato per prescrizione.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine al primo motivo di censura va osservato che il giudice di merito,
nel richiamare gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, ha rilevato
come nessuna circostanza indicasse che l’alcoltest fosse stato svolto ad una
rilevante distanza di tempo dal fermo del veicolo, tanto da rendere l’atto
inattendibile. La stessa imputata, rimanendo contumace non ha allegato
circostanze utili a tal fine.
Le doglianze difensive invitano, pertanto, ad una rilettura nel merito della
vicenda oggetto di giudizio, inammissibile a fronte di una motivazione della
condanna che non palesa manifeste illogicità.
3.2. In ordine al trattamento sanzionatorio, la corte di merito, avallando la
pena irrogata in primo grado di mesi 2 di arresto ed C 1.500= di ammenda
(pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria), ha valutato la pericolosità della
condotta dell’imputata, commessa in ora notturna e raggiungendo un tasso
alcolemico vicino al limite massimo previsto dalla fascia b) dell’art. 186 C.d.S.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso è stato giustificato dalla
assenza di elementi positivi di valutazione. Orbene, è insegnamento di questa
Corte che “La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai finì dell’art. 62bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008 Ud. (dep.
14/11/2008), Caridi, Rv. 242419; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 04/12/2003 Ud.

2

1. Con sentenza del 26\1\2012 la Corte di Appello di Genova confermava la
pronuncia di condanna di Calzia Valentina per la contravvenzione di cui all’art.
186, lett. b), C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un’auto Fiat 600, con
tasso alcolemico rilevato di g\I 1,28 e 1,38 (acc. in Imperia il 2\9\2007).

3.3. Quanto alla omessa sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 9 bis della legge 120 del 2010, va osservato che la richiesta è
stata formulata nella conclusioni del giudizio di appello, ma in modo da non
consentirne l’accoglimento.
Infatti il beneficio della sostituzione della pena è ancorato ad un trattamento
sanzionatorio più severo per la lett. b) dell’art. 186 (pena detentive fino a sei
mesi di arresto), rispetto a quello vigente al momento del fatto (pena detentiva
fino a tre mesi di arresto) ed applicato dal giudice di primo grado.
E’ ius receptum che, in materia di successione nel tempo di leggi penali, una
volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice
deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un
frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell’altra legge
secondo il criterio del favor rei, perchè in tal modo verrebbe ad applicare una
terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore,
violando così il principio di legalità (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36757
del 04/06/2004 Ud. (dep. 17/09/2004), Rv. 229687; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36291 del
24/05/2012 Cc. (dep. 20/09/2012), Rv. 253515).

Pertanto l’imputato, una volta chiesta la sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità, avrebbe anche dovuto invitare il giudice ad una
rideterminazione della pena, secondo i nuovi limiti edittali a cui implicitamente
fa riferimento il comma 9 bis dell’art. 186. Non avendo avanzato tale richiesta
ha reso inapplicabile la novella disposizione.
3.4. Infine, la contravvenzione per cui si procede non è prescritta.
Infatti, tenuto conto del dì del commesso reato, il 2\9\2007, l’illecito si sarebbe
prescritto alla data del 2\9\2012. A tale periodo vanno però aggiunti mesi 3 e
giorni 28 di sospensione della prescrizione, in virtù dei rinvii di udienza chiesti
il 3\6\2010 (fino al 23\9\2010) ed il 18\1\2012 (fino al 26\1\2012).
Con particolare riferimento al rinvio del 3\6\2010, esso è stato invocato
adducendo un non meglio identificato impedimento del difensore. Sul punto va
ricordato che questa Corte ha statuito che “L’impedimento del difensore per
contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall’ordinamento
con il riconoscimento del diritto al rinvio dell’udienza, non costituisce un’ipotesi
d’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva e non dà luogo
pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della
sospensione del corso della prescrizione previsti dall’art. 159, comma primo, n.
3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 44609 del 14/10/2008 Cc. (dep. 01/12/2008), Rv. 242042;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17344 del 29/03/2011 Ud. (dep. 05/05/2011), Rv. 250076).

La genericità della istanza di rinvio formulata consente di computare la
sospensione per l’intero spazio di tempo tra le due udienze.
Emerge da quanto detto che alla data odierna la prescrizione non si è ancora
maturata.
All’infondatezza del ricorso segue il suo rigetto e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3

(dep. 23/02/2004), Anacierio, Rv. 229768; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6771 del
22/04/1981 Ud. (dep. 09/07/1981), Brunelli, Rv. 149699).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2012
Il Presidente

Il Consigliere stensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA