Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6967 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6967 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LJULJDJUROVIC VASEIJ N. IL 27/02/1977
RUGGIERO DANIELA N. IL 13/12/1981
SCARLATELLA ERMENEGILDO N. IL 23/12/1958
avverso la sentenza n. 3170/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

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Fatto e diritto

I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposti per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina).
Segue,
a norma dell’articolo 616 c.p.p.,
la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento
della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di co
lio del 20 novembre 2013
e est

Scarlatella Ermenegildo, Ruggiero Daniela, Ljuljdjurovic Vasell,
imputati in ordine al reato di cui agli articoli 99, 110,624,625
numeri 2.5 e 7 c.p. e altro, ricorrono per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, deducendo difetto di motivazione con riferimento
all’entità della pena applicata ritenuta eccessiva.

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