Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6967 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6967 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

CANCELLI Vincenza, n. a Roma il 15\12\1956
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Anzio del
7\2\2011 (n. 12\2006);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Carmine
Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udite le conclusioni dell’Avv. Roberto Porcaro, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione :
– per avere pronunciato la condanna senza che vi fosse prova della titolarità della
proprietà del cane in capo all’imputata ed in assenza, quindi di una posizione di
garanzia;
– per avere ritenuto la colpa della Cancelli, pur essendo l’aggressione una fatto
imprevedibile da parte di una cane che aveva mostrato sempre un atteggiamento
mite;
– per non avere valutato l’incidenza causale della condotta della persona offesa, la
quale aveva lascito il proprio cane libero e senza guinzaglio e museruola;
– per avere basato la prova delle lesioni sulle dichiarazioni di Iolanda Osbiesiska,
moglie della persona offesa, le cui dubbie dichiarazioni avevano indotto il P.M. a
richiedere copia degli atti
CONSIDERATO in DIRITTO
3. La sentenza impugnata va annullata per intervenuta prescrizione del delitto.
Invero, tenuto conto del dì del commesso reato, il 12\8\2004, il termine di
prescrizione, in assenza di utili periodi di sospensione, si è maturato alla data del
12\2\2012.
Non sussistono i presupposti per la declaratoria di cui all’art. 129 c.p.p., essendo la
titolarità del cane in capo alla imputata attestata dalla deposizione di Iolanda
Osbiesiska e dalle stesse ammissioni della Cancelli, la quale in sede dibattimentale,
parlando dell’animale, ha utilizzato il termine “mio” cane; inoltre come osservato dal
giudice di merito, non sussistendo dubbi sulla causalità della condotta omissiva
dell’imputata, la quale, se avesse custodito con diligenza l’animale, avrebbe evitato
l’evento.
Non essendo, comunque, i motivi di ricorso formulati manifestamente infondati,
soprattutto in relazione alla ricostruzione della dinamica dei fatti e ad un eventuale
concorrente contributo causale del Frammartino; non essendo quindi il ricorso
inammissibile, si impone la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2012
Il Consigli re

tensore

Il Presidente

1.. Con sentenza del 7\2\2011 il Giudice di Pace di Anzio condannava Cancelli Vincenza
alla pena di C 500= di multa per il delitto di lesioni colpose in danno di Frammartino
Angelo. Con la medesima sentenza il Frammartino veniva condannato per minacce in
danno dell’imputata.
Alla Cancelli veniva addebitato di non avere custodito con diligenza il suo cane che,
uscito dal cancello dell’abitazione, azzannava sia il cane della persona offesa che il
Frammartino il quale riportava lesioni personali (acc. in Ardea il 12\8\2004).

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