Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6966 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6966 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

MARTINELLI Rosario, n. a Napoli il 14\10\1982
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del
3\3.1\2011 (n. 9003\2011);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Carmine
Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente,
lamentando la violazione di legge e del principio del divieto della “reformatio in peius”.
Invero il giudice di merito, una volta disapplicata la recidiva, con la operatività delle
attenuanti generiche e dell’attenuante di cui al 5° comma dell’art. 73, avrebbe dovuto
irrogare una pena di entità inferiore a quella stabilita in primo grado.

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va premesso la sentenza di primo grado è stata impugnata non solo
dall’imputato, ma anche dal P.M. il quale ha lamentato che, essendo state le
attenuanti valutate equivalenti alla recidiva reiterata, la pena base per il calcolo della
sanzione da irrogare doveva essere quella prevista dal comma 1° dell’art. 73 e non
quella di cui al 5° comma, non essendo il fatto di lieve entità un’ipotesi autonoma di
reato, ma una mera circostanza attenuante.
3.2. Ciò premesso va ricordato che l’invocato principio del divieto di “reformatio in
peius” intanto può operare, in quanto appellante sia il solo imputato. Nel caso di
specie l’appello è stato proposto anche dal P.M. e proprio con riferimento al
trattamento sanzionatorio, per cui infondato è il richiamo all’operatività del terzo
comma dell’art. 597 c.p.p.
Vero è che il quarto comma del citato l’art. 597 stabilisce che “In ogni caso, se è
accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se
unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente
diminuita”, ma ciò presuppone che la pena in primo grado sia stata determinata in
modo legittimo; quanto invece, come nel caso che ci occupa, essa è stata quantificata
in misura illegale, il giudice di appello non può essere ad essa vincolato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 39882 del 03/10/2007 Ud. (dep. 29/10/2007), Rv. 238009).
Consegue che legittimamente la Corte distrettuale, disapplicata la recidiva, con la
operatività delle due attenuanti non più in comparazione, ha determinato la pena in
misura corrispondente a quella già irrogata in primo grado.
All’infondatezza del ricorso consegue il suo rigetto e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2012
Il Consigli re este

re

Il Presidente

1. Con sentenza del 7\2\2011 il G.I.P. del Tribunale di Napoli, in sede di giudizio
abbreviato, condannava Martinelli Rosario per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del
1990 (acc. in Napoli il 7\2\2011).
All’imputato, riconosciuta la attenuante del fatto di lieve entità, concesse le attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva reiterata, con la diminuente del rito, veniva irrogata
la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 4.000= di multa.
La Corte di Appello di Napoli, su impugnazione dell’imputato e del P.M., disapplicando
la recidiva contestata, confermava la pronuncia di condanna e la pena irrogata in
primo grado.

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