Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6963 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6963 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MANAI SAMI BEN MOHAMED, N. IL 23/3/1977,
avverso la sentenza n. 3992/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze
del 7/2/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott.

Oscar Cedrangolo, che ha chiesto la

declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata nei
confronti di Manai Sami Ben Mohamed dal Giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale di Livorno, con la quale lo si era ritenuto colpevole del delitto
di detenzione per uso non esclusivamente personale di un quantitativo di
sostanza stupefacente a base di 6-monoacetilmorflna e condannato, esclusa la
contestata recidiva e concessa l’attenuante di cui all’art. 73, co. 5 T.U. Stup., alla
pena di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa, all’esito dell’applicazione
della diminuzione del rito abbreviato.

2. Il 7 dicembre 2010 una pattuglia di militari notava un giovane che in una
via di Livorno si aggirava Intorno ad un’impalcatura edile montata lungo la via e
che prelevava dalla stessa un involucro e lo metteva in tasca. Intervenuti i

Data Udienza: 14/11/2012

militari rinvenivano nella mano sinistra del giovane, identificato nell’odierno
ricorrente, un sacchetto al cui interno erano raccolti 10 piccoli involucri
contenenti eroina, per un peso complessivo lordo di 5 grammi. Il giudice di primo
grado riteneva l’imputato responsabile del reato di detenzione a fine di spaccio
del menzionato stupefacente, escludendo che potesse ritenersi la destinazione
dello stesso all’uso esclusivamente personale dell’imputato. Il Manai, infatti, in
sede di udienza di convalida aveva dichiarato che la droga rinvenutagli era stata
da lui momentaneamente occultata sulla impalcatura per non portarla all’interno
spaccio perché egli era uso consumarne 4 o 5 palline al giorno. Aggiungeva
ancora l’imputato che egli aveva racimolato le somme necessarie all’acquisto
della droga lavorando in nero presso commercianti ambulanti dei quali però non
sapeva dare migliori indicazioni.
Il Giudice dell’udienza preliminare riteneva non verosimili tali giustificazioni,
atteso che all’atto di entrare in carcere il Manai aveva dichiarato di non essere
tossicodipendente, salvo un uso saltuario di hashish, di non essere iscritto ad
alcun servizio per la tossicodipendenza ed aveva rifiutato il controllo dei liquidi
organici per la verifica diretta. Aggiungeva ancora Il giudice di prime cure che
anche in riferimento a quanto dichiarato circa l’origine delle somme con le quali
si era procurato lo stupefacente in questione, l’imputato non era stato in grado di
riferire elementi precisi che consentissero di cercare riscontri a quanto indicato.
3.1. Con sentenza del 7 febbraio 2012 la Corte di appello di Firenze
confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’odierno
ricorrente, il quale aveva censurato la sentenza di primo grado contestando la
configurabilità del delitto ascritto all’imputato non essendo la 6-MAM
esplicitamente contemplata nelle tabelle allegate al T.U. Stup. ed altresì per
assenza di prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, dal
momento che questa presentava una quantità di principio attivo inferiore ai limiti
massimi previsti dalla tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006; ed infine censurato
l’eccessività della pena anche per effetto della mancata concessione delle
attenuanti generiche.
3.2. A tali censure la Corte di appello replicava che la 6-MAM è un estere
della morfina e che, come tale, di essa si fa menzione nella tabella I allegata al
Stup., laddove questa prevede che nell’elenco delle sostanze devono
considerarsi inclusi, oltre a “qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte
nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta
espressa eccezione”, anche “gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella
presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle…”. Ricordava

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della vicina moschea ove era andato a pregare e che essa non era destinata allo

altresì il giudice di secondo grado che anche l’articolo 14 T.U. Stup. prevede che
nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini l’applicazione del Testo unico, tutti gli
isomeri, gli esteri, gli eteri…, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle
tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione”. Pertanto non residuava dubbio sul
fatto che la sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell’imputato fosse da
annoverarsi tra quelle possibile oggetto materiale del reato ascritto all’imputato.
3.3. Con riferimento alla destinazione allo spaccio dello stupefacente, la
Corte territoriale evidenziava il significato dimostrativo sia del dato ponderale
osservato dal giudice di prima istanza. Per ciò che concerne la quantità del
principio attivo, la Corte distrettuale rilevava che, trattandosi nel caso di specie
di un principio attivo i cui effetti stupefacenti sono di gran lunga superiori a quelli
dell’eroina, il dato quantitativo massimo previsto in tabella per quest’ultima
sostanza deve essere congruamente demoltiplicato.
Quanto all’entità della pena il giudice di secondo grado riteneva che essa
non fosse eccessiva, considerata la spiccata capacità criminale dimostrata
dall’imputato, come espressa dai plurimi precedenti specifici nonché dal fatto che
il delitto venne commesso quando il Menai si trovava in condizioni di latitanza.
4. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia
avv. Nicola Giribaldi.
4.1. Con un primo motivo deduce vizio di motivazione ed erronea
applicazione della legge, affermando che manca completamente la parte motiva
del provvedimento in relazione alla natura del principio attivo contenuto nella
sostanza caduta in sequestro. Si assume che poiché la 6-MAM non rientra nelle
tabelle allegate al T.U. Stup. non è possibile determinare con precisione la
quantità del principio attivo drogante. Si afferma che possono integrare il reato
di cui all’articolo 73 T.U. Stup. solo le sostanze stupefacenti individuate nelle
tabelle allegate al T.U. medesimo e a nulla rileva che la 6-MAM costituisca un
estere della morfina, in quanto la nozione di stupefacente non può avere che
natura legale.
4.2. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi per essere
assolutamente carenti gli elementi probatori atti a dimostrare la destinazione
allo spaccio dello stupefacente. Il fatto che il principio attivo sia inferiore ai limiti
massimi previsti dalla tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 per l’esponente è
significativo dell’assoluta assenza di indici tipici di un’attività di spaccio.
4.3. Con un terzo motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche. La motivazione della sentenza di secondo grado sul punto
sarebbe non satisfattiva dell’obbligo di motivazione che incombe sul giudice

che delle complessive modalità dell’azione, condividendo integralmente quanto

allorquando si pronunci sulla istanza difensiva tendente alla concessione delle
attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
5.1. L’inclusione della sostanza “6 monoacetilmorfina” tra le sostanze
stupefacenti indicate nella tabella I allegata al T.U. Stup. è stata già affermata
da questa Corte, in ragione del suo essere monoestere della morfina; non vi è
dubbio, quindi, che essa abbia natura stupefacente (Cass. Sez. 3, Sentenza n.

Sez. 6, n. 14431, 11/4/2011; Sez. 3, n.7965, 1/3/2011).
5.2. Va ricordato che “in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla
destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della
immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto
di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di
apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della
mancanza o della manifesta illogicità della motivazione” (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604).
La destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi è stata affermata
dalla Corte di Appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ed
Il relativo motivo di ricorso risulta aspecifico, siccome non evidenzia quali
elementi fattuali e/o giuridici varrebbero a dimostrare il vizio della decisione
impugnata sullo specifico punto.
5.3. Altrettanto è a dirsi in riferimento al motivo concernente il diniego delle
attenuanti generiche, che la Corte di Appello ha congruamente motivato facendo
riferimento ai plurimi precedenti penali specifici dell’imputato.

6. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/11/2012.

19646 del 09/05/2012, Bergamo, Rv. 252905; Sez. 3, n. 46197, 13/12/2011;

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