Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6962 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6962 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOZZANINI SEVERINO N. IL 17/09/1954
avverso la sentenza n. 2443/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Fatto e diritto

MOZZANINI Severino ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur riducendogli
la pena inflitta in primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di

Con il ricorso articola due motivi, per vero già prospettati e respinti in grado di appello:
lamenta il mancato avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore e
prospetta un non meglio precisato difetto di omologazione dell’apparecchio utilizzato per
eseguire l’alcooltest.

Il ricorso è inammissibile perché deve ritenersi tale quello fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo,
infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come
inde-iterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censura-ito senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a norma dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del Cpp,
all’inammissibilità (Sezione IV, 8 luglio 2009, Cannizzaro).

Va peraltro soggiunto che entrambe le doglianze sono manifestamente infondate anche
per altre ragioni.

Quanto alla prima, tacendo del fatto che la Corte di merito non ha ravvisato alcuna
irregolarità, andrebbe osservato che l’eventualmente ipotizzabile nullità su cui si basa il
ricorso, derivante dall’omesso avviso all’indagato da parte della polizia giudiziaria che
proceda ad un atto urgente ed indifferibile, quale è la sottoposizione dell’indagato ai test
per il rilievo del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere dal difensore, è di natura
intermedia e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta
prima, ovvero immediatamente dopo, il compimento dell’atto, ai sensi dell’articolo 182,
comma 2, c.p.p. Quindi, qui non potrebbe più essere eccepita.

Quanto alla seconda, è noto che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della
sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la
prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di

ebbrezza alcolica.

metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di
difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio (tra le tante, Sezione IV, 16
gennaio 2008, Letteriello).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

P. Q. M.

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