Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6960 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6960 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOMMA VINCENZO N. IL 07/01/1992
avverso la sentenza n. 5863/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

17646/2013
RITENUTO:
Somma Vincenzo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte
di appello di Napoli che ha confermato quella di primo grado di condanna per
spaccio di sostanza stupefacente ed altro furto con strappo. Si duole del
trattamento sanzionatorio sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti
generiche nella massima estensione e alla quantificazione della pena.

Con riguardo alla commisurazione della pena, le generiche censure del ricorrente in
ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano
manifestamente infondate. Tanto più che la Corte di appello ha già opportunamente
chiarito, con riferimento alla gravità dei fatti, la ragione per la quale non era possibile
pervenire ad una diminuzione del trattamento sanzionatorio. Trattandosi di
valutazione discrezionale, congruamente motivata, la stessa è incensurabile.
Alla ritenuta inammissibilità segue l’onere delle spese del procedimento nonché del
versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che stimasi equo
fissare, in considerazione dei motivi dedotto ed anche dopo la sentenza della Corte
Cost. n.186 del 2000, in euro 1000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché al versamento di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 20.11.2013.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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