Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6960 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6960 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ACAMPORA GIUSEPPE, N. IL 29/9/1978,
avverso la sentenza n. 4517/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli
del 4/10/2011;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Paolo Cerruti, che ha
chiesto raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata nei
confronti di Acampora Giuseppe dal Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Napoli, con la quale lo si era ritenuto colpevole del delitto di
detenzione per uso non esclusivamente personale un quantitativo di sostanze
stupefacenti del tipo marijuana, dal quale potevano essere ricavate 2498 dosi
medie singole, e, concesse le attenuanti generiche, valutate equivalenti alla
contestata aggravante della recidiva, condannato alla pena di anni quattro di
reclusione e 20.000 di multa, all’esito dell’applicazione della diminuzione del rito
prescelto.

Data Udienza: 14/11/2012

2.1. La Corte di appello ha disatteso le richieste dell’appellante tendenti
rispettivamente: a) a veder riconosciuto l’uso esclusivamente personale dello
stupefacente rinvenuto, in ragione dell’asserito risalente stato di
tossicodipendenza; b) a veder concesse l’attenuante di cui al comma 5
dell’articolo 73 T.U. Stup., ritenendo l’esponente che l’entità del fatto non vada
valutata unicamente in relazione alla quantità dello stupefacente ma anche in
ragione del comportamento processuale, delle modalità della condotta, della
disponibilità o meno di strumenti idonei al taglio; c) a veder riconosciuta
disponibile fin dal principio ad indicare le persone dalle quali aveva acquistato lo
stupefacente; d) a veder ridotta la pena al minimo edittale e a veder riconosciute
le circostanze attenuanti come prevalenti sulla contestata recidiva.
2.2. A fronte di tali richieste la Corte di appello ha ritenuto certo lo stato di
tossicodipendenza dell’imputato e tuttavia, in ragione della sproporzione tra
fabbisogno personale e numero delle dosi rinvenute, ha escluso l’applicabilità
dell’ipotesi di cui all’articolo 75 T.U. Stup. Il giudice distrettuale ha anche preso
In esame il fatto che l’Acampora aveva consegnato spontaneamente Io
stupefacente agli operanti ma lo ha valutato come elemento di per sé neutro e
per altro scaturente dall’essere in corso una perquisizione a carico
dell’Acampora.
Con riferimento alla richiesta relativa al riconoscimento dell’ipotesi di cui al
comma 7 dell’articolo 73 T.U. Stup., la Corte distrettuale riteneva che si fosse
trattato di una disponibilità inutile “intrinseca alla dinamica stessa dei fatti,
trattandosi di merce acquistata nel porto di Napoli”. In altri termini la Corte ha
ritenuto che l’indicazione che l’imputato manifestò di voler dare era
consapevolmente inidonea a produrre effetti concreti in relazione
all’individuazione dei fornitori dello stupefacente.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha rilevato che la
pena inflitta è già contenuta nel minimo edittale.
Pertanto rigettava l’appello.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’Acampora a mezzo del
proprio difensore di fiducia, avv. Paolo Cerruti.
3.1. Si deduce violazione di legge penale, in primo luogo con riferimento
all’articolo 75 T.U. Stup. Si segnala che la droga non era suddivisa in singole dosi
bensì contenute in sette bustine, del peso di circa 100 grammi ciascuna, nonché
in ulteriori cinque bustine del peso complessivo di pochi grammi, consegnate

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l’attenuante di cui all’articolo 73, co. 7 T.U. Stup., per essersi l’imputato reso

dall’imputato medesimo, e che questi aveva comprato per testare la qualità della
sostanza. Pertanto ci si duole che la Corte di Appello abbia fondato il proprio
convincimento unicamente sul dato ponderale.
3.2. Si lamenta poi la violazione dell’articolo 73, co. 5 T.U. Stup., essendo
stata esclusa l’ipotesi del fatto di lieve entità sulla base del solo dato ponderale,
laddove la norma impegna ad una valutazione complessiva dell’illecito nelle sue
componenti oggettive e soggettive. Si cita al proposito l’indirizzo

3.3. Si deduce infine violazione dell’articolo 73, co. 7 T.U. Stup., essendo
stata esclusa la relativa ipotesi attenuante senza tener conto che, secondo i
principi stabiliti dal giudice di legittimità, ai fini del riconoscimento della stessa
non è necessario che dalla collaborazione venga conseguito un risultato
consistente nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione di
delitti, ma è sufficiente che l’imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di
conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l’attività
delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze. In altre parole, non è necessario
che il risultato investigativo si sia concretizzato, essendo sufficiente che la
collaborazione prestata sia stata effettiva ed idonea a far conseguire un utile
risultato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato e pertanto non merita di essere accolto. Esso si
risolve in una censura di merito sull’apprezzamento del compendio probatorio,
sviluppato in modo corretto e congruamente motivato dal giudicante.
4.1. Il motivo

con cui si contesta l’affermazione di responsabilità,

sostenendosi che mancherebbe la prova della destinazione della sostanza
stupefacente allo spaccio, è diverso da quelli consentiti, prospettando censura di
stretto merito che in realtà mira alla rivalutazione del materiale probatorio,
preclusa in questa fase di legittimità.
Del resto, la Corte di appello ha affrontato puntualmente il punto afferente
la destinazione della droga allo spaccio piuttosto che all’uso personale e lo ha
risolto in senso confermativo dell’apprezzamento conforme del primo giudice di
merito, attraverso il richiamo alla quantità. Questa Corte ha affermato che, in
tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, è legittimo attribuire rilievo al
dato ponderale e al numero delle dosi ricavabili per valutare la destinazione della
sostanza detenuta (Cass. Sez. 4, sent. n. 39268 del 25/09/2008, Manca, Rv.
fazione alle condotte

241986). Il pr ncipio e stato p

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• recedent tot

giurisprudenziale espresso da ultimo da Cass. Sez. IV, sent. n. 33.301/2011.

Il principio è stato posto in relazione alle condotte precedenti
all’entrata in vigore della L. n. 49 del 2006, ma se ne deve ribadire la valenza
anche in rapporto alla disciplina attualmente vigente. Di fronte a quantitativi di
rilievo, la destinazione ad uso personale può essere ritenuta solo quando si sia in
presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo concludente le ragioni
per cui l’agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che
eccede i bisogni di un breve arco temporale. Nel caso di specie il giudice di
merito si è fatto carico del problema, partendo dai dati di fatto dello stato di
ed è pervenuto a ritenere che la detenzione per uso personale di 2948 dosi non
trovasse in tali circostanze plausibile giustificazione.
Si tratta di valutazione di merito conforme ai principi e fondata sulle
emergenze probatorie che non può essere sindacata nella presente sede di
legittimità.
4.2. In merito al diniego delle attenuanti generiche, il raccordo operato tra
le diverse circostanze fattuali evidenziate in risposta ai motivi di appello già presi
in esame e il contenimento della pena inflitta nel minimo edittale esprime con
chiarezza la valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio determinato
dal primo giudice.
In tal modo risulta correttamente assolto l’obbligo motivazionale, dovendosi
peraltro ricordare che “In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il
dato ponderale può assumere rilievo prevalente, ai fini del giudizio sulla
sussistenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, rispetto agli altri
elementi indicati dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990” (Cass. Sez.
4, sent. n. 39273 del 25/09/2008, Lo Presti, Rv. 241987).
4.3. Quanto, infine, al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.
73, co. 7 T.U. Stup., la Corte dl Appello ha fatto corretta applicazione di un
principio più volte affermato da questa Corte, ovvero che “in tema di reati
concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell’attenuante
speciale prevista per la collaborazione, è necessario verificare la concretezza,
l’utilità e la proficuità del contributo offerto dall’imputato” (Sez. 3, sent. n. 44478
del 19/07/2012, Kabbab e altro, Rv. 253603); la valutazione nel merito dei dati
disponibili non appare manifestamente illogica ed è quindi immune da censure.
5. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

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tossicodipendenza dell’Acampora e della consegna spontanea dello stupefacente

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/11/2012.

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