Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 696 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 696 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GONZALES SANCHEZ HORTENCIO N. IL 30/03/1966
avverso la sentenza n. 2960/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/11/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
GONZALES SANCHEZ Hortencio ricorre contro la sentenza d’ap-
pello specificata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto
dall’art. 337 cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione sull’affermazione di colpevolezza, assumendo che non sarebbe stata provata la sussistenza del reato ascrittogli,
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione del fatto senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Essi appaiono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché
ripropongono le medesime censure enunciate nei motivi d’appello senza confrontarsi
con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, cosicché, non
assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi meramente apparenti e, quindi, privi del necessario requisito della specificità (v. ex
plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.
non avendo egli compiuto atti finalizzati a ostacolare l’atto d’ufficio.