Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 696 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 696 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICIANO MARINO N. IL 26/11/1955
avverso la sentenza n. 467/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 25/11/2015

Fatto e diritto

MICIANO MARINO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del codice
della strada.

sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità.

Il ricorso è inammissibile, perché il tema non risulta essere stato devoluto al giudice di
appello [articolo 609, comma 3, c.p.p.], come avrebbe dovuto essere non foss’altro che
per la già intervenuta concessione, in primo grado, del beneficio della sospensione
condizionale della pena, incompatibile con la pena sostitutiva di che trattasi.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Con il ricorso sostiene che la Corte di merito non si sarebbe posta la questione della

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