Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6958 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6958 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RE LUIGI N. IL 22/11/1973
avverso la sentenza n. 2881/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

17428/2013

Ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di Luigi Re avverso la sentenza
emessa in data 16.10.2012 dalla Corte di Appello di Milano che confermava
quella del Tribunale, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale il
ricorrente era stato riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Leg.vo n. 285
del 1992, art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis commesso il 7.12.2008.
Deducono violazione di legge e difetto di motivazione circa la ritenuta
sussistenza di un incidente stradale e dello stato di ebbrezza durante la guida
e comunque la assenza di colpa stante che il ricorrente era in terapia con un
farmaco contenente alcol che determina positività all’alcoltest senza incidere
sulle capacità attentive dell’individuo; sostengono che il Re aveva bevuto alcol
in forma di amaro Montenegro solo dopo lo slittamento dell’auto sulla strada,
come risulterebbe dagli atti di indagine; si dolgono della mancata concessione
delle attenuanti generiche che ben avrebbero potuto essere considerate
prevalenti rispetto all’aggravante di cui al co. 2 bis (aver cagionato un
incidente) in tal modo consentendo di concedere il lavoro sostitutivo di
pubblica utilità.
Il ricorso è inammissibile.
Sulle varie questioni che ancora si sollevano nel presente ricorso, peraltro non
sempre con la dovuta chiarezza, può osservarsi quanto segue.
Le censure impingono ampiamente nei fatti, in particolare laddove si assume
che il ricorrente non ebbe a cagionare un incidente in quanto fu un’altra auto
a tagliargli la strada costringendolo a frenare e che egli ebbe ad assumere
alcol dopo che l’incidente stesso si era verificato. Entrambi tali circostanze
sono state escluse dai giudici di merito che, sulla prima, hanno osservato
l’assenza di ogni prova circa l’asserito intervento di un’altra auto rimasta del
tutto sconosciuta e hanno richiamato, in ogni caso, la presunzione di concorso
di colpa vigente in ambito civilistico; sulla seconda hanno ritenuto
inattendibile la circostanza essendo del tutto inverosimile che l’imputato, che
già in altre occasioni era stato sottoposto a controllo per l’accertamento dello
stato di ebbrezza, abbia potuto bersi una intera bottiglia di amaro di prima
mattina,dopo un incidente stradale,
in attesa dell’intervento delle forze
dell’ordine. Si tratta di motivazioni logiche, come tali incensurabili attesi i noti
limiti del ricorso per cassazione che non può risolversi in una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, neppure laddove venga
prospettata una più adeguata valutazione delle risultanze processuali.
Anche sulla questione della assunzione del farmaco la decisione impugnat
è corretta essendo anche di recente stato affermato (sez. IV 5.4.2013
n.19386 Rv. 255385) che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’elemento
psicologico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci ad elevata
componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità
dell’assunzione con la circolazione stradale.
Da ultimo è manifestamente infondata la censura formulata con riferimento
alla mancata concessione del lavoro di pubblica utilità atteso che la possibilità

Motivi della decisione

di tale misura è espressamente esclusa nel caso di ricorrenza dell’aggravante
di cui all’art. 2 bis, secondo il significato dell’inciso “al di fuori dei casi previsti
dal comma 2 bis” che apre il comma 9 bis dell’art. 186; aggravante che è
stata ritenuta sussistente nel caso di specie mentre non sono state concesse
all’imputato, a differenza di quanto la difesa sembra ritenere, le attenuanti
generiche.

p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).

Così deciso il 20.11.2013

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

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