Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6957 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6957 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 20/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERDEDA MARK N. IL 09/04/1988
avverso la sentenza n. 9825/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

P7

2
)
(

Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
oltre che generico perché proposto per motivi manifestamente
infondati. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex
plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della
motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena
va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, ovvero implicitamente, come nella fattispecie di
cui è processo, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad
essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129
c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche
implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta
delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti
assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le
anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

ti

Perdeda Mark, imputato in ordine al reato p.e p. dall’articolo 73,
comma l bis, d.PR. 309/90, 495 e 648 c.p., -commesso il 5.07.2012ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione
di legge e mancanza della motivazione della medesima in ordine
all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di cui
all’articolo 129 c.p.p..

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2013

Per questi motivi

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