Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6956 del 17/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6956 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUIDA TOMMASO N. IL 17/04/1978
avverso la sentenza n. 3390/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 17/04/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza resa in data 14 febbraio 2014 la Corte di Appello di Bari
confermava i contenuti della decisione di primo grado con cui era stata affermata
– in giudizio abbreviato – la penale responsabilità di Guida Tommaso per il delitto
di cui all’art. 9 co.2 legge n.1423 del 1956. La pena inflitta risulta quella di mesi
otto di reclusione, per più fatti, riuntl. ti (in contestazione) dal vincolo della
continuazione, avvenuti tra il 17 gennaio 2007 e il 30 agosto 2007.

sottoscrizione – Guida Tommaso, deducendo vizio di motivazione in punto di
affermazione della penale responsabilità (al primo motivo) nonchè erronea
applicazione di legge e vizio di motivazione (al secondo motivo) in relazione al
diniego delle corcostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Ed invero, quanto al primo motivo ne va affermata la assoluta genericità. Il
ricorrente si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese
illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a
fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto
dell’illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si
confronta.
Quanto al secondo motivo, il rilievo è del tutto privo di pregio, posto che la Corte
territoriale ha espressamente motivato – in modo congruo ed immune da vizi
logici – sul tema del trattamento sanzionatorio, ritenendo non concedibili le
circostanze attenuanti generiche anche in riferimento alla sussistenza di
numerosi precedenti penali.
Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui
all’art. 62 bis cod.pen., posto che con la stessa si esprime un giudizio negativo
sulla complessiva personalità del reo (ancorato a dati obiettivi) e ciò consente di
escludere la ricorrenza di circostanze atipiche tali da giustificare – in positivo – la
diminuzione della pena.
La critica, anche in tal caso, non è tale da comportare la individuazione di un
vizio interpretativo o argomentativo.
La dichiarata inammissibilità del ricorso, peraltro, impone di ritenere non
rilevante – a fini di maturazione della prescrizione – il decorso del tempo
successivo alla emissione della decisione impugnata, in conformità agli
orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere anche la

2

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – con personale

manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di inammissibilità, tale
da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione ( Sez. U.
30.6.1999, Sez. U 22.11.2000, nonchè da ultimo Sez. U. n. 23428 del 22.3.2005
sul tema della inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una

art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

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