Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6953 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6953 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARKAJ MARJO N. IL 22/10/1987
avverso la sentenza n. 5909/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

16933/2013

osserva

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda la ritenuta responsabilità, la insussistenza
dell’attenuante della lieve entità del fatto e la mancata concessione delle
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati.
In primo luogo per il difetto di specificità atteso che, secondo il combinato
disposto degli artt. 591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c), l’impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. La sanzione trova
applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei
confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla
Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Ora, in ordine alla ritenuta responsabilità il ricorrente trascura la dettagliata
disamina condotta dalla Corte di appello delle telefonate intercettate e dei
movimenti del Markaj da cui, con valutazione del tutto logica, si è ricavata la
prova dell’acquisto di 100 gr. di cocaina da Brati Urim; quantitativo che
correttamente, secondo la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di
questa Corte n.35737 del 2010, si è ritenuto negativamente assorbente ai fini
di escludere l’attenuante del fatto lieve. Mentre le circostanze attenuanti
generiche già erano state concesse in primo grado.
Alla ritenuta inammissibilità segue l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che
stimasi equo fissare, in considerazione dei motivi dedotto ed anche dopo la
sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000, in euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1000,00 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 20.11.2013.

La Corte di Appello di Milanot, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Lecco, resa all’esito di giudizio
abbreviato, con la quale Markaj Marjo è stato condannato a tre anni di
reclusione ed euro 16000,00 di multa per il reato di cui alli art.73 dPR 309/90.

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