Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6950 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6950 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 20/11/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AKPOROKA JOSHUA N. IL 15/04/1974
avverso la sentenza n. 9351/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
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Fatto e diritto
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina).
Segue,
a norma dell’articolo 616 c.p.p.,
la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma d euro
1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2013
Il
Akporoka Joshua, imputato in ordine al reato di cui all’art.73,
comma 1 bis, d.PR.309/90, -accertato in Genova il 20.11.2012ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo mancanza
della motivazione con riferimento ala entità della pena inflitta.