Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 695 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 695 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE PASQUALE LUDOVICO N. IL 17/06/1982
avverso la sentenza n. 1431/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DE PASQUALE Ludovico ricorre contro la sentenza d’appello speci-

ficata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 336
cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione, assumendo che le minacce profferite
all’indirizzo dei carabinieri non avrebbero avuto valenza intimidatoria ma soltanto in-

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione del fatto senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Essi appaiono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché
ripropongono le medesime censure enunciate nei motivi d’appello senza confrontarsi
con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, cosicché, non
assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi meramente apparenti e, quindi, privi del necessario requisito della specificità (v. ex
plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro milleguat=Zr alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

giuriosa.

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