Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 695 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 695 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIONNA ALESSANDRO N. IL 24/07/1959
avverso la sentenza n. 474/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
26/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 25/11/2015
Fatto e diritto
CHIONNA ALESSANDRO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in
melius quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, ne ha confermato il
giudizio di responsabilità per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di guida
senza patente contestatigli, peraltro escludendo l’applicabilità delle invocate attenuanti
del reato [guida in stato di ebbrezza senza patente e in ora notturna], ma anche la
personalità del reo [gravato da precedenti penali].
La doglianza, del tutto generica e pretensiva, riguarda solo il diniego delle attenuanti di
cui all’articolo 62 bis c.p.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Vale richiamare il principio secondo cui la
sussistenza delle circostanze generiche ex articolo 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di
fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non
contraddittoria e congruamente argomentata, e senza che assuma rilevanza il fatto che
in tale operazione valutativa il giudice non abbia effettuato uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato [Sezione
feriale, 23 luglio 2013, D’Ambra]. Principio qui correttamente applicato, in modo
incensurabile a fronte di motivazione puntuale e pertinente; mentre neppure nel ricorso
sono indicate le specifiche ragioni di favore che sarebbero state – in ipotesi- non
considerate.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015
DEPOSITATA
generiche, per carenza dei presupposti e valorizzando negativamente non solo la gravità