Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6947 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6947 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARINGOLI LEONARDO N. IL 14/09/1981
avverso la sentenza n. 7200/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

14404/2012
Motivi della decisione
Il Tribunale di Roma ha condannato l’imputato alla pena di 2257,00 euro di
ammenda per guida in stato di ebbrezza.

Il ricorso è inammissibile.
Il rinvio dell’udienza è stato disposto, in accoglimento di istanza del difensore,
dopo la costituzione delle parti e con fissazione di apposita udienza indicata a
verbale. Trova dunque applicazione il principio (sez. un. 28.2.2006 n.8285 Rv
232906; sez. V 24.2.2011 n.20863 Rv. 250451) secondo cui il difensore che
abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo
impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando
non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso
contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore
previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97, comma quarto,
cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore
sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).

Così deciso il 20.11.2013

Ha presentato ricorso per cassazione il difensore chiedendo l’annullamento per
violazione del diritto di difesa in quanto il giudice dopo aver accolto la
richiesta di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difensore
dell’imputato, non veniva dato avviso della data della nuova udienza.

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