Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6946 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6946 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAGLI SIMONE N. IL 28/07/1971
avverso la sentenza n. 2310/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Fatto e diritto

BAGLI SIMONE ricorre sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo
grado resa in esito a giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole delle violazioni di

Con il ricorso,

contesta il giudizio di responsabilità, relativamente ad entrambe le

violazioni.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che comunque integra una censura
inammissibile sulle modalità valutative del compendio indiziario, che il giudice di merito
ha sviluppato – in linea con quello di primo grado- in modo ampiamente convincente sull’
apprezzamento della vicenda, come ricostruita attraverso l’attività di polizia giudiziaria,
le sit dei soggetti cui il Bagli aveva manifestato la disponibilità a procurare della droga e
le stesse dichiarazioni, pur se poi parzialmente ritrattate, rese dall’ imputato.

Si tratta di una valutazione non arbitraria, che qui non ammette censure, avendo i
giudici di merito fornito satisfattiva spiegazione sia in ordine alla ravvisata destinazione
illecita della sostanza detenuta, sia in ordine al comportamento aggressivo posto in
essere dall’imputato nei confronti degli operanti, idoneo ad integrare il reato di
resistenza.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

cui agli articoli 73 del dpr n. 309/90 e 337 c.p. contestategli.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

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