Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6945 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6945 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEU LUFTIM N. IL 10/10/1976
avverso la sentenza n. 2986/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

14010/2013

osserva

La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
confermato la sentenza del Tribunale con la quale Beu Luftim è stato
condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 18000,00 di
multa per il reato di cui all’ art.73 dPR 309/90.

Il ricorso è inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato.
In primo luogo per il difetto di specificità atteso che, secondo il combinato
disposto degli artt. 591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c), l’impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. La sanzione trova
applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei
confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla
Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Ora, in ordine alla ritenuta responsabilità il ricorrente trascura la dettagliata
motivazione resa dalla Corte di appello che, con valutazione corretta e logica,
ha escluso la concedibilità dell’attenuante in parola per la detenzione di
quantitativi consistenti, sia nella componente lorda (quasi 2 chili di hashish e
oltre 42 gr. di cocaina) che nella componente di sostanza pura (25 gr. per la
cocaina) oltre che di bilancino, nastro adesivo e di una consistente somma di
denaro.
Alla ritenuta inammissibilità segue
l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che
stimasi equo fissare, in considerazione dei motivi dedotto ed anche dopo la
sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000, in euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1000,00 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 20.11.2013.

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti
generiche.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA