Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6944 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6944 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO CELSO CESARE N. IL 01/12/1965
avverso la sentenza n. 2196/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
Lo Celso Cesare ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro in data 20.12.2012, con la qualeèstata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Cosenza il 15.07.2009, nei confronti del
predetto, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
L’esponente in primo luogo rileva che non è stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena ed assume che, al riguardo, sussista difformità

contesta l’affermazione di penale responsabilitidelrimputato, osservando che non viè
prova che Lo Celso si trovasse alla guida dell’auto. Il ricorrente reitera poi la
doglianza afferente alla non utilizzabilità delresame alcolemico, effettuato tramite
prelievo ematico, senza il consenso dell’interessato.
Il ricorsoè inammissibile.
Si osserva, in primo luogo, che la questione relativa alla dedotta difformità
tra dispositivo e motivazione della sentenza oggi impugnata è manifestamente
infondata. Invero, la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro non
presenta alcuna difformità, tra il contenuto della parte motiva ed il dispositivo. E’
poi appena il caso di rilevare che la predetta questione, di ordine meramente
terminologico, era stata genericamente dedotta nei motivi di appello, in riferimento
alla sentenza del Tribunale di Cosenza. L’esponente, infatti, aveva osservato che il
Tribunale non aveva applicato il beneficio della sospensione condizionale della
pena, bencté la sospensione risultasse indicata nel dispositivo. In realtà, il
Tribunale aveva sostituto la pena detentiva con quella pecuniaria della specie
corrispondente e quindi applicato la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, per la durata di mesi nove.
In riferimento alla doglianza relativa alla mancanza di prova del fatto che
rimputato si trovasse alla guida del veicolo – questione che il ricorrente deduce
sulla base della circostanza che Lo Celso fosse gi) all’interno delrautoambulanza al
momento in cui sopraggiunsero i verbalizzanti – si osserva che trattasi di censura
di puro merito, estranea dalrorizzonte dello scrutinio di legittimità La Corte
regolatrice ha da tempo chiarito che nonè consentito alle parti dedurre censure che
riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale
approdo si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la
Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga
effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la
giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamentd’, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745; Cass. Sez. 2,

tra il dispositivo e la motivazione della sentenza. Sotto altro aspetto, la parte

Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 25/02/1994, Rv. 196955). Secondo la
comune interpretazione giurisprudenziale, l’art. 606 cod. proc. pen. non consente
alla Corte di Cassazione una diversa “lettura’ dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, percté è estraneo al giudizio di legittimità il controllo
sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Si osserva,
altresì, che questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche
apportate all’art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n.

giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale
conseguenza dei limiti posti all’ambito di cognizione della Corte di Cassazione.
Ebbene, deve allora in questa sede ribadirsi l’insegnamento espresso dalla
giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che
nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto
in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione
complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove
lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non puì ad esso
sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso
per cassazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006,
Rv. 233464).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, si osserva che
l’apprezzamento del compendio probatorio effettuato dal Tribunale di Cosenza,
confermato dalla Corte di Appello di Catanzaro, non risulta censurabile in questa
sede di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha riferito che i Carabinieri
intervenuti sul posto avevano raccolto elementi di fatto relativi alla dinamica del
sinistro, come pure alle condizioni soggettive in cui versava Lo Celso, il quale
presentava un forte alito vinoso.
In tali termini si introduce l’esame dell’ulteriore doglianza, afferente alla
inutilizzabili tà degli accertamenti tecnici svolti sui campioni biologici, trattandosi di
materiale prelevato in assenza di consenso da parte dell’interessato.
Il rilievo non ha pregio. Questa Suprema Corte ha chiarito che i risultati del
prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso,
durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente
stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di
guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la
documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilitàprocessuale, la
mancanza del consenso (Cass. Sez. IV, Sentenza n. 4118 del 09.12.2008, Rv.
242834). Si osserva che la Corte regolatrice ha da ultimo rilevato – dopo avere
ribadito rutilizzabilitk ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di
ebbrezza, dei risultati delraccertamento del tasso alcolemico conseguenti a prelievo

46 del 2006; dì in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al

ematico eseguito al pronto soccorso, a richiesta della polizia giudiziaria, ai sensi
dell’art. 186, comma 5, cod. strada, senza necessità del consenso dell’interessato che il principio sopra richiamato risponde alla necessità di garantire in concreto la pii
tempestiva ed efficace tutela degli interessi fondamentali della collettività; e che
detto principio sembra aver trovato conferma nella recente disposizione di cui all’art.
27 della legge 30 giugno 2009 n. 85, con la qualeè stato soppresso l’ultimo periodo
dell’art. 354, comma 3, cod. proc. pen., norma che stabiliva un generale dovere

materiale biologico, di conformarsi al disposto dell’art. 349, comma 2- bis, cod.
proc. pen. (Cass. Sezione 4, sentenza n. 8276 del 13.01.2011, Artioli, n. m.).
Orbene, la valutazione effettuata dalla Corte territoriale – in riferimento alla
utilizzabilità dei risultati degli esami effettuati sui campioni ematici prelevati presso
l’ospedale ove Lo Celso era stato trasportato, in conseguenza dell’incidente che lui
stesso aveva provocato – si colloca coerentemente nell’alveo del richiamato
orientamento interpretativo e risulta percó immune dalle dedotte censure. Le
considerazioni ora svolte evidenziano, in conclusione, che risulta accertata una
concentrazione alcolemica pari a 1,526 gil, rientrante nell’ambito della fattispecie di
cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, legittimamente contestata al
prevenuto.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

per la polizia giudizìaria, in caso di accertamenti comportanti il prelievo di

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