Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6943 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6943 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALBANESE GIUSEPPE N. IL 27/10/1980
avverso la sentenza n. 1792/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Fatto e diritto

ALBANESE GIUSEPPE ricorre sentenza di cui in epigrafe che, pur riformando in melius
quanto trattamento sanzionatorio quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole dei
reati contestatigli.

all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990, ritenendo dovesse ravvisarsi la detenzione per
uso personale. Successivamente è stata presentata rituale dichiarazione di rinuncia.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera d), c.p.p.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in cinquecento
euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Con il ricorso, contesta il giudizio di responsabilità, relativamente alle violazioni di cui

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