Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6943 del 17/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6943 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBARA DONATO N. IL 12/12/1963
avverso la sentenza n. 457/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

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Data Udienza: 17/04/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2013 la Corte di Appello di Bari ha
confermato le statuizioni emesse in primo grado nei confronti di Barbara Donato.
Le conformi decisioni di merito hanno ritenuto Barbara Donato responsabile del
reato di cui all’art. 9 co.2 legge n.1423 del 1956 in riferimento alla violazione
dell’obbligo di non allontanarsi dal luogo di sottoposizione al regime della
sorveglianza speciale (fatto del 28 aprile 2007).
L’imputato risulta condannato alla pena di anni uno di reclusione.

attenuanti generiche affermando – al di là del riferimento alla contumacia
dell’imputato che, testualmente,

non ha consentito di ascoltare la sua versione

dei fatti – che non sussistono elementi positivi di valutazione della condotta,

anche alla luce dei precedenti penali posti a carico dell’imputato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Barbara Donato, deducendo vizio di motivazione.
Si censura la valutazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti
generiche, posto che la scelta dell’imputato di restare contumace non poteva
essere negativamente considerata sotto alcun profilo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
La critica espressa non tiene conto della reale e compiuta espressione della ratio
decidendi , appuntandosi su un passaggio espressivo non decisivo.

E’ evidente, infatti, che il riferimento alla contumacia dell’imputato risulta
operato non già allo scopo di apprezzare da tale condizione conseguenze ostative
in punto di accoglimento del motivo di appello, quanto allo scopo di evidenziare
come siano mancati eventuali apporti difensivi sul tema oggetto della doglianza.
In tal senso, l’affermazione va ricondotta alla generale considerazione per cui le
circostanze attenuanti generiche possono e devono derivare non già da una
impropria discrezionalità del giudice tesa a diminuire il limite legale minimo della
sanzione, quanto alla presa d’atto di variabili positive circa il fatto o la persona
non inquadrate normativamente in una attenuante tipizzata.
Dunque il riferimento alla condizione processuale è stato operato dalla Corte di
merito al solo scopo di evidenziare la mancata prospettazione di fattori positivi,
per il resto non emergenti dagli atti.

2

La Corte di secondo grado ribadisce, in particolare, il diniego delle circostanze

Peraltro, la considerazione è ampiamente rafforzata dal riferimento – ai sensi
dell’art. 133 co.2 – alla ricorrenza dei precedenti penali, punto con cui il
ricorrente omette di confrontarsi.
La dichiarata inammissibilità del ricorso, inoltre, impone di ritenere non
rilevante a fini di maturazione del termine di prescrizione il decorso del tempo
successivo alla emissione della decisione impugnata, in conformità agli
orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere anche la
manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di inammissibilità, tale

30.6.1999, Sez. U 22.11.2000, nonchè da ultimo Sez. U. n. 23428 del 22.3.2005

-19

sul tema della inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi).
irt-CeLUAY4,
it; fie,V o 4021.2A, kVA Utt i:° 44
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsoV consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione ( Sez. U.

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