Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6942 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6942 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OKODUWA DOUGLAS N. IL 09/09/1982
avverso la sentenza n. 22568/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Fatto e diritto

OKODUWA Douglas ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena in epigrafe indicata, per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente,
deducendo carenza di motivazione della medesima.

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi

Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo 129
c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le
altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass.
S.U. 25 novembre 1998, Messina).

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma d euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

manifestamente infondati.

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