Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6942 del 17/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6942 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPIRITOSO MARIO N. IL 22/08/1983
avverso la sentenza n. 2739/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 17/04/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 28 marzo 2014 la Corte di Appello di Bari ha
confermato le statuizioni emesse in primo grado nei confronti di Spiritoso Mario.
Le conformi decisioni di merito hanno dunque ritenuto Spiritoso Mario
responsabile del reato di cui all’art. 9 co.2 legge n.1423 del 1956 in riferimento
alla violazione dell’obbligo di non associarsi abitualmente a persone che hanno
subito condanne o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza (in fatto,
controllato in quattro diverse occasioni con soggetti la cui frequentazìone era da

L’imputato risulta condannato alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Spiritoso Mario, deducendo vizio di motivazione.
Si evidenzia il mancato esame delle censure difensive e la mera riproduzione
delle ragioni che erano state esposte in primo grado, specie in riferimento alla
contestata ricorrenza della abitualità della condotta nel senso imposto dalla
norma incriminatrice.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi,
il cui contenuto – peraltro – pare prescindere dall’esame del provvedimento
impugnato, motivato in modo ampio e diffuso.
Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni della pretesa
illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a
fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto
dell’illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si
confronta in modo adeguato.
In particolare, la decisione impugnata espone in modo adeguato le ragioni
della ritenuta punibilità, in rapporto alla fattispecie contestata e, sul punto, non
sono individuabili errori in diritto. L’art. 5 della legge n.1423 del ’56 prevede che
il sorvegliato speciale non debba ‘associarsi abitualmente’ alle persone che
hanno subito condanne o che che sono sottoposte ad analoga misura. Tale
previsione di legge è stata interpretata costantemente da questa Corte di
legittimità nel senso che la frequentazione – non occasionale – con soggetti già
condannati o sottoposti ad analogo trattamento prevenzionale è punibile in
quanto rappresenta una ulteriore manifestazione di pericolosità, esprimendo un
indizio di mantenimento dello stile di vita che ha dato luogo alla applicazione
della misura (tra le molte, Sez. I n. 16789 del 8.4.2008, rv 240121). Nel caso in
esame i contatti risultano frequenti e con più soggetti, la cui qualificazione di

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ritenersi non consentita) .

pericolosità (neanche contestata dal ricorrente) è stata accertata in fatto con
giudizio non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

art. 616 cod. proc. pen..

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