Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6940 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6940 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASCHIO FRANCO N. IL 18/01/1964
avverso la sentenza n. 2905/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

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Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Maschio Franco in ordine al reato di cui
all’art.186 co.7 del Codice della Strada-fatto commesso in
Torino il 22.09.2008- ha proposto ricorso in cassazione il
sopra indicato imputato censurandola per difetto di

trattamento sanzionatorio e per violazione di legge in
ordine alla mancata concessione del beneficio della non
menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale ex art.175 c.p..
La difesa del ricorrente proponeva altresì tempestiva
memoria per l’odierna udienza.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui
la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Torino ha invero
adeguatamente ed esaustivamente

motivato in

punto di

responsabilità, evidenziando che l’imputato,

al quale

erano stati riscontrati sintomi dello stato di

ebbrezza,

aveva rifiutato di sottoporsi al test alcolemico.
Quanto

alle

doglianze

concernenti

il

trattamento

sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda

/7

motivazione in punto di responsabilità e in ordine al

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la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra

circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Torino espressamente chiarito le
ragioni in base alle quali ha ritenuto di rideterminare la
pena in seguito all’avvenuto riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche e di irrogargli la pena
indicata in dispositivo.
Quanto infine alla mancata concessione del beneficio della
non menzione della condanna, si rileva che la Corte
territoriale non aveva alcun obbligo di motivazione, non
essendo lo stesso mai stato richiesto, né con l’atto di
appello, né in udienza.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

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n

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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Così deciso in Roma il 20 novembre 2013

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