Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 694 del 25/11/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 694 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
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sul ricorso proposto da:
THARMALINGAM CLEMENT VINOTHRAY N. IL 16/04/1976
avverso la sentenza n. 4162/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI,
Data Udienza: 25/11/2015
Fatto e diritto
THARMALINGAM CLEMENT VINOTHRAY ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che,
confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186
del codice della strada. [commesso il 28 settembre 2009].
Con il ricorso si limita a prospettare il decorso del termine di prescrizione.E’ stata depositata
Il ricorso è fondato, emergendo dagli atti ( sin dal verbale di contestazione della
contravvenzione) che la condotta colposa è stata realizzata in data 28 settembre 2008 e non
già 2009, come erroneamente indicato nella imputazione e quindi l’ordinario termine di
prescrizione, non emergendo dagli atti periodi di sospensione del decorso della stessa, è
intervenuto alla data del 28.9.2013, antecedente alla sentenza impugnata.
In presenza di una causa estintiva del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di
assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad
escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da
parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la
valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello
di “apprezzamento”. In altri termini, perché l’assoluzione nel merito prevalga sulla causa
estintiva del reato, occorre l’ “evidenza” della prova dell’innocenza dell’imputato. Derivandone
così che, in presenza di una causa estintiva, il proscioglimento nel merito, a norma del comma
2 dell’articolo 129, si impone solo quando sussista l’evidenza della prova dell’innocenza
dell’imputato, alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità; mentre
non trova applicazione neppure allorquando sussistano le condizioni per il proscioglimento ex
articolo 530, comma 2, c.p.p., giacchè in tal caso non sussisterebbe il criterio dell'”evidenza”
della prova richiesto nell’articolo 129. Evidenza della prova che nel caso in esame non sussiste
in considerazione degli elementi emergenti dagli atti, posti a fondamento del giudizio di
responsabilità dai giudici di merito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in data in data 25 novembre 2015
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA
memoria difensiva a sostegno del ricorso.