Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 694 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 694 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TURCO FRANCESCO N. IL 07/05/1977
avverso la sentenza n. 3456/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Turco Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna del 22/9/2015 che, su appello del Procuratore generale della sentenza
assolutoria di primo grado del Tribunale di Bologna del 8/2/2010, lo condannava
per i delitti di furto aggravato e ricettazione, alla pena ritenuta di giustizia.
Deduce il ricorrente la violazione di legge e l’illogicità e carenza di
motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in

penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, tenuto
conto dell’obbligo per il giudicante, nel caso di specie, di decidere con una
“motivazione rafforzata”.
Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata risulta correttamente
motivata avendo il giudice di appello valorizzato, quanto al delitto di furto
aggravato, il contenuto degli atti del fascicolo del P.m. ed in particolare il verbale
di arresto, completamente trascurato dal primo giudice e solo secondariamente
le dichiarazioni rese dall’operante di P.G., risultate marginali rispetto alla prova
documentale ; mentre con riferimento al delitto di ricettazione ha dato atto del
riscontrato possesso, da parte del ricorrente, di altro navigatore satellitare di
provenienza illecita ove l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima
acquisizione del bene, risultato rubato, si pone come coerente e necessaria
conseguenza di un acquisto illecito.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre 2016

relazione agli artt. 192 e 605 cod. proc. pen. con riguardo alla affermazione di

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