Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 694 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 694 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CORTESE ARTURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PITULLO PASQUALE N. IL 12/12/1947
TANCREDI LUCIANO N. IL 14/09/1960
avverso la sentenza n. 2756/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
11/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ARTURO CORTESE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A ktittL. ?0 ìy r.. i O
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 20/06/2013

Pitullo Pasquale e Tancredi Luciano venivano dal Tribunale di Bari (con sentenza del
10.03.2010), in esito a giudizio abbreviato, assolti dall’imputazione di concorso
esterno in associazione mafiosa e condannati alla pena, rispettivamente (il primo) di
mesi otto di reclusione e (il secondo) di mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento
del danno in favore del Comune di San Marco in Lamis, per il reato di cui agli art.
110 e 323, per avere, in concorso tra loro, il Pitullo nella qualità di responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di San Marco in Lamis, e il secondo quale vicesindaco
e partecipe, con riferimento alla gara d’appalto esperita nel 2003 e denominata
“Lavori di adeguamento sismico Scuola Elementare San Giovanni Bosco”, emesso la
determina n. 113 del 29.05.2003 di affidamento dei lavori a trattativa privata per un
importo a base d’asta di € 339.435,24, predisponendo tecnicamente gli atti necessari
per indirizzarne l’aggiudicazione alla ditta Edil 3000, nonché per avere,
successivamente affidato, ancora mediante trattativa privata, alla medesima ditta
ulteriori lavori per E 65.518,25, in violazione del dettato normativo ex art. 24, comma
7, legge 109 del 1994, facendole così recuperare tutto il ribasso d’asta grazie al quale
era avvenuta la precedente aggiudicazione.
A seguito di gravame del P.M. e degli imputati, la Corte d’Appello di Bari, con
sentenza in data 11/06/2012, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ex
art. 323 cp. perché estinto per sopravvenuta prescrizione, confermando nel resto la
pronuncia appellata, ivi comprese le statuizioni civili.
I Giudici di merito richiamavano e condividevano quanto argomentato dal primo
giudice a sostegno della ritenuta sussistenza degli estremi del reato di cui all’art. 323
C.P., in riferimento in particolare alla circostanza che, delle quindici ditte che
dovevano essere invitate a partecipare alla gara informale a sensi del comma 5
dell’art. 24 della legge 109 del 1994, ben dieci erano state scelte fra aziende distanti
molte centinaia di chilometri, e che poi il massimo ribasso in forza del quale la ditta
Edil 3000 (i cui esponenti erano imparentati col Tancredi) si era aggiudicata i lavori
era stato di fatto annullato col conferimento di ulteriori lavori, affidati alla stessa ditta
sempre col sistema della trattativa privata, prima attraverso una perizia di variante, e
poi, illegittimamente per il divieto di cui al comma 7 del cit. art. 24, con
l’individuazione a attribuzione di altro lotto funzionale.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, hanno proposto ricorso per cassazione
gli imputati.
Il Pitullo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto: l’affidamento dei lavori a trattativa privata avvenne legittimamente in forza della lett.
b) del comma 1 della legge 109 del 1994 mediante gara informale con invito a sedici
ditte; – la successiva variante dei lavori fu legittimamente approvata a sensi dell’art.
25 della legge citata a seguito di specifica perizia; – il successivo affidamento di
ulteriori lavori per € 65.518,25 fu legittimamente operato a trattativa privata a sensi
della lett. 0a) del comma 1 del cit. art. 24, senza alcuna violazione del divieto di cui
al comma 7 dello stesso articolo, posto che nel caso in questione si sono
legittimamente utilizzate le risorse rivenienti dal (precedente) ribasso d’asta a sensi

FATTO

DIRITTO
Nel sistema della trattativa privata, riservato, com’è noto, a situazioni “speciali ed
eccezionali”, manca in genere una procedura amministrativa vincolata, non
imponendo la legge alcuna regola specifica per il suo svolgimento, al di là del rispetto
del principio generale, costituzionalmente garantito, dell’imparzialità dell’attività
amministrativa. Cionondimeno, spesso vi si svolge una “gara non formale” o,
secondo una terminologia invalsa in dottrina e giurisprudenza, “gara ufficiosa”, “gara
di sondaggio”, “gara esplorativa” “gara di consultazione”.
Anzi, va sottolineato che, al di là della generica e vaga previsione di cui all’art. 92 del
regolamento sulla contabilità di Stato (“la trattativa privata ha luogo quando, dopo
avere interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una
di esse”) vi è stata una progressiva tendenza, favorita prima da norme interne
(circolari e istruzioni) delle singole amministrazioni e oggetto poi di chiara
codificazione, a “procedimentalizzare” le gare ufficiose, stabilendosi precise regole
procedurali per il loro svolgimento. Si pensi alle varie norme emanate – in attuazione
delle direttive CEE 89-440, 92-502 93-38 — quale, per riferirsi al presente giudizio, la
legge n. 109/90 (legge Merloni).
Fatta tale premessa, si osserva che i giudici di merito hanno ravvisato nella specie la
sussistenza del reato di abuso di ufficio nella concertata condotta dei prevenuti,
estrinsecatasi nell’operare in modo tale da assicurare, attraverso il rispetto solo
formale ed apparente delle regole l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico
Scuola Elementare San Giovanni Bosco alla ditta Edil 3000, in cui erano direttamente
interessati soggetti legati al Tancredi, cui venne così procurato un ingiusto vantaggio
patrimoniale. In particolare essi dettero corso a una trattativa privata, ricorrendo a un
interpello di più ditte, vanificato, da un lato, dalla scelta di molte imprese dislocate
assai lontano e, dall’altro e decisivamente, dalla manovra consistita nel far recuperare
alla ditta favorita l’equivalente del ribasso d’asta con cui si era aggiudicata i lavori,
conferendole a trattativa privata, oltre a lavori da perizia di variante, altresì, e con
violazione questa volta anche formale (non esclusa certo dalla circostanza
dell’utilizzo di risorse derivate da ribasso d’asta) della legge 109 del 1990 (art 24,
comma 7), lavori di un ulteriore lotto funzionale inerente alla stessa opera.
Nei ricorsi la configurabilità, nella condotta ascritta ai prevenuti, del delitto di abuso
di ufficio, viene contestata oltre che con un incongruo richiamo a normative
successive alla vicenda oggetto di causa, attraverso una rilettura della medesima e

del comma 9 dell’art. 14 della cit. legge n. 109, e non si può parlare di autonomo lotto
funzionale della stessa opera, bensì di meri lavori aggiuntivi e complementari.
Il Tancredi ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto: l’affidamento dei lavori a trattativa privata avvenne legittimamente in forza della lett.
b) del comma 1 della legge 109 del 1994; – il successivo affidamento di ulteriori
lavori per C 65.518,25 fu legittimamente operato a trattativa privata a sensi dell’art.
57 del D. L.vo 163 del 2006, trattandosi di lavori di importo consentito strettamente
collegati all’appalto principale.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000.00 ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2013
IL CO GLIERE STENSORE

delle norme implicate, basata su nuove allegazioni e prospettazioni dei fatti (in
particolare sulla natura dei lavori oggetto dell’ulteriore lotto funzionale), con cui si
pretende inammissibilmente di rimettere in discussione in questa sede la valutazione,
squisitamente fattuale, che i giudici di merito hanno compiuto delle risultanze
processuali, pervenendo in particolare, sulla base di un congruo esame degli atti,
all’argomentata conclusione che i successivi lavori per E 65.518,25 non potevano
formalmente (stante il divieto di cui al comma 7 dell’art. 24 della legge 109/90)
essere affidati a trattativa privata alla stessa ditta aggiudicataria dell’appalto
principale, e servirono in sostanza a portare a compimento il progetto, esistente sin
dall’inizio, di favorire la ditta Edil 3000. Emerge evidente da tale non illogica
ricostruzione la violazione di legge posta in essere dai prevenuti, sia sotto il profilo
strettamente formale, con l’illegittimo affidamento dei detti lavori, sia, e soprattutto,
sotto quello sostanziale, con la vanificazione in fatto della procedura di gara ufficiosa
relativa all’appalto principale, che risultò — attraverso lo svolgersi delle varie
operazioni dolose ricordate (invito solo apparente al numero dovuto di ditte,
eliminazione della residua reale concorrenza col, rilevante ribasso d’asta, di cui era
assicurato il completo recupero con la perizia di variante e l’illegittimo affidamento
diretto dell’ulteriore lotto funzionale) — aggiudicato, senza un reale confronto
comparativo con altri potenziali offerenti, alla ditta predesignata, cui fu così
procurato deliberatamente un ingiusto vantaggio patrimoniale, riveniente (in tal caso,
direttamente) dalla ingiustizia della condotta, stante l’assenza, in capo ad essa ditta, di
qualsiasi preferenziale posizione soggettiva, giuridicamente tutelata, in ordine
all’aggiudicazione dell’appalto (e al guadagno conseguente), e non valendo
certamente l’oggettivo interesse di fatto al riguardo a impedire, in quanto tale, il
propagarsi dell’illegalità del mezzo sull’evento (e a recidere quindi il nesso di
causalità tra la prima e il secondo).
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

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