Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6937 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6937 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALABRO’ SANTO MICHELE N. IL 01/2/1956
avverso la sentenza n. 3946/2012 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

1,7

CZ
Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
oltre che generico perché proposto per motivi manifestamente
infondati. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex
plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della
motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena
va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, ovvero implicitamente, come nella fattispecie di
cui è processo, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad
essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129
c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche
implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta
delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti
assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le
anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio.

Calabrò Santo Michele, imputato in ordine al reato p.e p.
dall’articolo 73, comma l, d.PR. 309/90, -accertato il 27.06.2012ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo difetto di
motivazione della medesima in relazione all’art.73, comma quinto,
d.PR.309/90 in ordine all’insussistenza di una delle “cause di
non punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p..

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

h

la condanna del
616 c.p.p.,
norma dell’articolo
Segue, a
spese del procedimento ed al
ricorrente al pagamento delle
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
1500,00
euro
di
somma
ragioni di esonero, della
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

questi

motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio de10,11.2013

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