Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6935 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6935 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto. da:
BOCCIA DOMENICO N. IL 28/07/1989
avverso la sentenza n. 12061/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Fatto e diritto

BOCCIA DOMENICO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della
pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

tra il giudizio abbreviato e il patteggiamento di cui è inapprezzabile l’interesse a farle
valere in questa sede e, comunque, anche per la forma perplessa con cui sono
sviluppate, è inapprezzabile il vizio di nullità da cui dovrebbe farsi discendere la
caducazione della decisione impugnata.

Il ricorso è quindi manifestamente inondato.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Contesta, a fronte dell’intervenuto accordo pattizio, alcune considerazioni circa i rapporti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA