Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6933 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6933 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OUESLATI MOHAMED N. IL 01/08/1971
avverso la sentenza n. 5224/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;

Data Udienza: 20/11/2013

a
2

Fatto e diritto
Oueslati Mohamed, imputato in ordine al reato di cui
all’art.73 d.PR.309/90, che ha interposto ricorso per
cassazione contro la sentenza in epigrafe indicata, ha
successivamente presentato dichiarazione di rinuncia.
ex

articolo 591,

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 500,00
(cinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di
euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2013.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile,
comma 1, lettera d), c.p.p.

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