Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6933 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6933 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OUESLATI MOHAMED N. IL 01/08/1971
avverso la sentenza n. 5224/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;
Data Udienza: 20/11/2013
a
2
Fatto e diritto
Oueslati Mohamed, imputato in ordine al reato di cui
all’art.73 d.PR.309/90, che ha interposto ricorso per
cassazione contro la sentenza in epigrafe indicata, ha
successivamente presentato dichiarazione di rinuncia.
ex
articolo 591,
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 500,00
(cinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di
euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2013.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile,
comma 1, lettera d), c.p.p.