Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6931 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6931 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
Data Udienza: 20/11/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTEFUSCO SALVATORE N. IL 26/09/1979
avverso la sentenza n. 1700/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
A,
Motivi della decisione
Montefusco Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Napoli in data 21.06.2012 con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna resa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli in data
30.01.2011, all’esito di giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all’art. 73,
d.P.R. n. 309/1990. Il deducente, con unico motivo, denuncia il vizio motivazionale
in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Deve considerarsi che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale, infatti, ha
espressamente considerato che il trattamento sanzionatorio applicato dal primo
giudice non era suscettibile di ridimensionamento, neppure mediante il
riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto della condotta anteatta del
prevenuto e della oggettiva gravità del fatto.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.
Il ricorso è inammissibile.