Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 693 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 693 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DAVIN MAURIZIO N. IL 14/09/1966
avverso l’ordinanza n. 1660/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 25/11/2015

Fatto e diritto

DAVIN MAURIZIO ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui la corte di appello
ha dichiarato inammissibile per genericità l’appello dal medesimo proposto nei confronti
della sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del

Il ricorso è manifestannento infondato, perché generico e aspecifico.

Trattasi di doglianza con cui il ricorrente si limita a contestare la decisione ritenendola
generica e immotivata, ma nulla di concreto sviluppa a supporto della pretesa
correttezza dell’appello.

La ordinanza, invece, non solo si è confrontata con l’impugnazione, ma ne ha verificato la
inammissibilità alla luce delle risultanze fattuali e del contenuto della decisione
impugnata.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015

Il Consigliere estensore

codice della strada.

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