Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 693 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 693 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTANI MARIO N. IL 22/09/1956
avverso la sentenza n. 2746/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Bertani Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna
del 6/11/2015, confermativa della sentenza del Tribunale di Ferrara del
31/1/2013, che lo aveva condannato, in concorso con Grisetti Angelo per il reato
di cui all’art. 707 cod. pen., alla pena di mesi sei di arresto, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
deduce la carenza e l’illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di

Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen.
Nel caso di specie infatti la Corte d’appello ha sottolineato, per ritenere
fondata l’ipotesi di reato di cui all’art. 707 cod. pen., il numero e la tipologia dei
precedenti penali a carico del ricorrente e la natura degli arnesi rinvenuti in suo
possesso, dando atto della totale, persistente, carenza di giustificazione al
riguardo (Sez. 2, n. 6929 del 14/06/1996, Rv. 205411).
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Uniformandosi a tale orientamento che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 2.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

responsabilità dell’imputato per il reato ascritto.

Roma, 24/10/2016

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