Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6929 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6929 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PULIAFITO ANTONINO N. IL 15/08/1986
avverso la sentenza n. 112/2009 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 23/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Puliafito Antonino in ordine al reato di cui
all’art.116 co.13, 3 periodo, del Codice della Strada) ha
proposto appello, trasmesso a questa Corte di cassazione
il sopra indicato imputato censurandola per difetto di

controversi nella annotazione di polizia giudiziaria del
maresciallo Gringeri, che aveva dichiarato di avere
riconosciuto il Puliafito, che transitava a bordo della
sua automobile, mentre non era servizio,.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma

3,

cod.proc.pen., oltre che generico perché proposto per
motivi manifestamente infondati, in quanto ripropone
questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato
ampia e convincente risposta e mira ad una diversa
ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito
abbia chiarito la dinamica del fatto con motivazione
congrua, non compete alla Corte di legittimità valutare
gli atti. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha
invero adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto
di responsabilità, evidenziando che l’imputato, alle ore
12.30 dell’11.10.2008, era stato notato dal maresciallo
Gringeri mentre transitava alla guida della sua
autovettura e che, in seguito ad accertamenti eseguiti
presso gli uffici della motorizzazione civile, era stato
constatato che il Puliafito era privo della patente di
guida perché mai conseguita.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità

motivazione in punto di responsabilità, emergendo punti

riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2013

nsiglVe es»

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

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