Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6928 del 26/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6928 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ROVELLA MARIO N. IL 07/06/1946
avverso la sentenza n. 945/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del
07/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 26/10/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato ROVELLO Mario, ricorrendo per Cassazione avverso il prowedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio ex art. 606 l^ comma lett. e) c.p.p. perché la Corte territoriale, non ha dato
adeguata ed idonea motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato
Il ricorso è manifestamente infondato
Va in primo luogo premesso che ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1,
lettera e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne’ la ricostruzione dei
dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione
delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di
illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo
del provvedimento.
Passando alla disamina del ricorso, si rileva che le doglianze attengono ad aspetti di
merito della decisione e non contengono censure specifiche riconducibili a vizi della
motivazione che devono essere desumili dal testo della medesima. Si rileva inoltre che il
ricorso in esame esula del tutto dal contenuto della decisione impugnata, con
conseguente difetto di genericità, dovendosi ribadire che:

“L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di
ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza impugnata” [Cass. pen., sez.
III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 2449571 e che: “È inammissibile il ricorso per
cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione
delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si
lamentava la mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste a
fondamento della decisione)”. [Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851 Ced Cass., rv.
246980]. Va infine aggiunto che il principio di diritto cui ha fatto riferimento la Corte
territoriale nella valutazione dell’elemento psicologico del reato è corretto, richiamandosi
da ultimo Cass. Sez. I 13.3.2012 n. 13599.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende
ravvisandosi nella condotta del ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p.
[Corte Cost. 13.6.2000 n. 186]
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso ity1dma il 26.10.2012

fatti ne’ l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo

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