Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6928 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6928 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO GUERINO N. IL 21/11/1976
avverso la sentenza n. 17598/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
Di Rocco Guerino ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma in data 6.06.2012, con la quale è stata affermata la penale responsabilità del
prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 13, cod strada, con
condanna alla pena di C 6.000,00 di ammenda. La parte si duole della mancata
concessione delle attenuanti generiche e della entità della pena inflitta.
L’impugnazione, da convertirsi in ricorso per cassazione, trattandosi di

Deve considerarsi che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. Il Tribunale, infatti, ha richiamato i
precedenti penali a carico del prevenuto e, sulla base dei criteri di cui all’art. 133
cod. pen., ha ritenuto equa la pena di C 6.000,00 di ammenda.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

sentenza non appellabile, è inammissibile.

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