Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6921 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6921 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PLACINTA FLORIAN CRISTIAN N. IL 06/02/1981
avverso la sentenza n. 1735/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

5342/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce violazione dell’art. 461, co.3 in relazione
all’art. 444 cod.proc.pen.; rappresenta che con l’opposizione a decreto penale era
stata formulata generica richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cpp, poi
reiterata all’udienza ma respinta in quanto ritenuta tardiva dal Tribunale e non
specifica dalla Corte di appello; censura tali decisioni in quanto la norma, art. 461
co.3, non prevede espressamente che la richiesta debba essere formulata in termini
specifici. Con un secondo motivo sostiene che vi è stata violazione di legge in quanto
non si potrebbe tenere conto dei decimali e dunque il tasso accertato di 0,82 non era
superiore a quello fissato di 0,8.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi non
consentiti in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati. Quanto al primo,
il ricorrente trascura di considerare, da un lato, che questa Corte ha già avuto modo
di precisare (sez. I 16.3.2004 n.23911 Rv. 229253) che in sede di opposizione a
decreto penale di condanna, a fronte di una richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
formulata dalla parte opponente e priva dell’indicazione dell’entità della pena, non può
trovare applicazione il disposto dell’art. 464, comma primo, cod. proc. pen. , in quanto
manca l’elemento essenziale sul quale il P.M. dovrebbe formulare il suo consenso.
Dunque quando, come nella specie, il ricorrente presenti una richiesta generica di
patteggiamento, la stessa non è idonea a introdurre la specifica procedura che può
condurre al patteggiamento. D’ altro lato, l’art. 464, co.3, stabilisce espressamente
che nel giudizio conseguente all’opposizione l’imputato non può chieder l’applicazione
della pena su richiesta.
Quanto al secondo motivo, è pacifico che n tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini
del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186, comma secondo, lett.
a), b) e c), cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali (sez. IV 7.7.2000
n.32055 Rv. 248200).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 20.11.2013

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Placinta Florin Cristian responsabile del
reato di guida in stato di ebbrezza e riduceva la durata della sospensione della
patente.

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