Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6920 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6920 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALA ABDULA N. IL 01/04/1973
avverso la sentenza n. 441/2011 TRIBUNALE di RAVENNA, del
19/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 20/11/2013
P1
C
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Sala Abdula in ordine al reato di cui
all’art.116 co.13 del Codice della Strada ha proposto
ricorso in cassazione il sopra indicato imputato
censurandola per violazione di legge e difetto di
Il ricorso è inammissibile,
motivazione in ordine all’eccessività della pena irrogata.
ex articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, si rileva
che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria
della pena. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo
ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22
settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo
“si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998,
Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative
al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo
quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti
illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non
sussiste nel caso di specie, avendo il Tribunale di
Ravenna espressamente chiarito le ragioni in base alle
quali ha ritenuto di irrogare la pena indicata in
dispositivo.
ei
(.3
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi
di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso
e quindi a colpa del
(cfr. Corte Costituzionale
sent. n.
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2013
Tn 6onitgli e e
F#1-CM-2- rinelli
Il P sidente
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).