Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 692 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 692 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBONI DARIO N. IL 16/01/1964
avverso la sentenza n. 3135/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’imputato censura il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
Si tratta di censure inammissibili in quanto la graduazione della pena, anche
in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti
ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,

132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena
la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – Cilia e altro, Rv.
238851).
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, si deve ribadire che la
sussistenza di elementi rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure
quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
– Caridi e altri, Rv. 24241901).
La sentenza, su entrambi i punti controversi, è sorretta da adeguata
motivazione, che si sottrae alle censure prospettate in ricorso.
Per tali ragioni, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.

così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.

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