Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6919 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6919 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
Data Udienza: 20/11/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SYLL ABDOU N. IL 03/03/1976
avverso la sentenza n. 3397/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
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Fatto e diritto
SYLL ABDOU LAHAT ricorre sentenza di cui in epigrafe che, pur riformando in melius
quanto trattamento sanzionatorio quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole dei
reati contestatigli.
pena, si contesta la decisione pur parzialmente favorevole, sostenendo che la pena
avrebbe dovuto essere ulteriormente contenuta.
E’ doglianza inaccoglibile in questa sede, avendo il giudicante fatto buon governo del
principio in forza del quale la valutazione dei vari elementi rilevanti per la dosimetria
della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel
rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione
solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Ciò che qui deve senz’altro escludersi
avendo il giudice motivato, con puntuale
argomentazione, le ragioni poste alla base del trattamento sanzionatorio, valorizzando, a
favore del prevenuto, l’ammissione del fatto”, ma considerando, per negare la massima
estensione della riduzione per le generiche e per pervenire alla complessiva
determinazione della pena, una condotta criminosa comunque ritenuta di “indubbio
spessore”, in ragione del quantitativo della droga e delle modalità di confezionamento,
considerati come dimostrativi di un inserimento a livello “non minimale” nel narcotraffico.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013
Il Consigliere estensore
Il P
idente
Con il ricorso, a fronte di un appello limitato alla censura concernente la dosimetria della