Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6917 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6917 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAILLA SALVATORE GIUSEPPE N. IL 18/09/1975
avverso la sentenza n. 4007/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

3017/2013
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Failla Salvatore Giuseppe responsabile
del reato di cui all’art. 73 dPR 309/90.

Il ricorso è inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato. I giudici di
merito hanno ritenuto che la detenzione di 50 gr. di cocaina fosse dato quantitativo
incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante in parola al Failla anche in
considerazione del ruolo che egli aveva assunto nella vicenda, atteso che sua era la
macchina con cui si era svolta la vicenda e lui aveva indicato la persona da cui
effettuare l’acquisto ed aveva anticipato i soldi. La motivazione è del tutto congrua e
il ricorso pertanto inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 20.11.2013

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della
sentenza. Deduce violazione di legge per quanto riguarda la negata applicazione
dell’attenuante della lieve entità del fatto riconosciuta invece ai coimputati, pur
essendo identiche le modalità del fatto contestato.

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