Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6916 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6916 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLO GIUSEPPE N. IL 27/10/1950
avverso la sentenza n. 195/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

I

Fatto e diritto

GALLO GIUSEPPE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, pur parzialmente di
riforma in melius di quella di primo grado, laddove lo ha riconosciuto colpevole degli

Le doglianze afferiscono il giudizio di responsabilità [l’assoluzione per la codetenzione di
armi, avrebbe dovuto portare ad analoga soluzione liberatoria anche per i fatti di droga] e
il trattamento sanzionatorio [diniego delle generiche e trattamento sanzionatorio
eccessivo].

Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che comunque integra una censura
inammissibile sulle modalità valutative del compendio indiziario, che il giudice di merito
ha sviluppato in modo ampiamente convincente sull’ apprezzamento della vicenda,
valorizzando, per fondare la corresponsabilità nella detenzione della droga, l’accalarato
coinvolgimento del GALLO [collaborazione] nell’attività contestata al coimputato di
spaccio della droga.

Si tratta di una valutazione non manifestamente illogica, che qui non ammette censure,
avendo i giudici di merito fornito satisfattiva spiegazione in ordine al ruolo di conoscenza
della presenza della droga e al ruolo anche attivo nell’attività illecita.

Incensurabile è anche la determinazione sul trattamento sanzionatorio, basata – per
quanto interessa – sulla personalità del prevenuto e sulla gravità del fatto [attività
sistematica ed intensa nel settore delle attività illecite in materia di stupefacenti].

Del resto, come è noto, il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti
generiche e più in generale l’apprezzamento sul trattamento sanzionatorio sono rimessi
al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli
limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa
l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto, nella determinazione della sanzione ben possono essere
presi in esame uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., purchè
della scelta decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione (cfr., di
recente, Sezione II, 23 settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum).

episodi di codetenzione di sostanza stupefacente contestatigli.

Il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz’altro escludersi

avendo il giudice motivato, con puntuale

argomentazione, le ragioni del proprio convincimento, nei termini suesposti.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-

delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA