Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6914 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6914 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OSE HOPE ELUOJIERIOR N. IL 09/07/1982
avverso la sentenza n. 1830/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

2782/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce violazione di legge per quanto riguarda la
ritenuta insussistenza dell’attenuante della lieve entità del fatto; le dichiarazioni degli
acquirenti sulle quantità loro vendute non potevano fondare una prova sicura, dato
che è notorio che, trattandosi di tossicodipendenti, il ricordo può non essere chiaro
anche perchè gli stessi acquistano da più persone; si doveva tenere conto della
modestia delle cessioni e il giudice, nel suo prudente apprezzamento, avrebbe dovuto
considerare che non si trattava di una attività organizzata ma di una semplice attività
di pusher marginalmente inserito nel mercato per necessità di mantenimento
personale.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi non
consentiti in sede di legittimità intendendo il ricorrente prospettare sub specie del
dedotto vizio di difetto di motivazione, una lettura alternativa delle risultanze di fatto
rispetto all’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello di cui dà esaustiva contezza
la sentenza impugnata ribadendo che .
La corte di appello infatti ha osservato,con motivazione corretta e logica, che gli
acquirenti avevano riferito di aver effettuato in più occasione acquisti di quantità
rilevanti, circostanza che, unitamente alle plurime e reiterate cessioni per un tempo
prolungato agli stessi o ad altri acquirenti, escludeva la possibilità di poter configurare
i singoli episodi quali fatto lieve. Generica è la censura sulla attendibilità dei testi, per
di più introdotta, a quanto si rileva dalla sentenza impugnata, solo con il presente
ricorso.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 20.11.2013

La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Ose Hope Eluojierior responsabile del
reato di cui agli artt. 81cod. pen. e 73 dPR 309/90.

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