Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6913 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6913 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ERRAJI KHALIL N. IL 20/12/1975
avverso la sentenza n. 604/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
Erraji Khalil ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze in data 14.02.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine al reato di cui
all’art. 590 cod. pen.
In primo luogo l’esponente deduce la violazione di legge, in ordine al
mancato apprezzamento della ricorrenza dei presupposti legittimanti l’adozione di

Sotto altro aspetto, la parte denuncia l’illogicità della motivazione in
riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Soffermandosi sul primo ordine di doglianze, giova considerare che questa
Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio in base al quale l’obbligo
della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare
natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee
argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui
l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al
richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano
concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo
invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella
enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129
(Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale
orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva.
Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano
precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l’esistenza e la
comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la
costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni
unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura
enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né
l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola
come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la
statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa
Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal

sentenza liberatoria, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

medesimo accettato. Occorre, peraltro, rilevare che, nel caso di specie, il giudice
ha rilevato l’insussistenza delle condizioni per procedere ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen., richiamando diffusamente il contenuto degli accertamenti svolti dalla
Polizia Municipale.
Il secondo profilo di doglianza è del pari inammissibile.
Non sfugge che la Corte regolatrice ha chiarito che nel procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti la sospensione condizionale della

della richiesta alla concessione del beneficio, quando la relativa domanda abbia
formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti (cfr. Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 40950 del 21/10/2008, dep. 31/10/2008, Rv. 241371).
Tanto premesso, deve osservarsi che nel caso di specie il giudicante, dopo
avere evidenziato che la richiesta di applicazione della pena non era stata
subordinata alla concessione della sospensione condizionale, ha rilevato che il
beneficio non risultava comunque concedibile. Al riguardo, il Tribunale ha
considerato che doveva formularsi prognosi negativa, in ordine alla capacità
dell’imputato di astenersi in futuro dalla commissione di ulteriori reati, giacché
Erraji risulta gravato da un precedente specifico. In tali termini, il Tribunale di
Firenze ha sviluppato un percorso argomentativo, sul punto di interesse, che non
presenta le dedotte aporie di ordine logico e che non può essere sindacato in sede
di legittimità.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

pena può essere concessa, oltre che nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia

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