Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6911 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6911 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 20/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARO MICHELE N. IL 12/10/1980
avverso la sentenza n. 1124/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

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FERRARO MICHELE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, confermando quella
di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole della
violazione dell’articolo 73 del dpr n 309 del 1990 contestatagli.

Le doglianze afferiscono il giudizio di responsabilità [preteso uso personale] e il
trattamento sanzionatorio [diniego delle generiche e trattamento sanzionatorio
eccessivo].

Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che comunque integra una censura
inammissibile sulle modalità valutative del compendio indiziario, che il giudice di merito
ha sviluppato in modo ampiamente convincente sul!’ apprezzamento della vicenda,
valorizzando, in linea con la decisione di primo grado, [tra l’altro] il quantitativo della
droga, le modalità di confezionamento e lo stato di disoccupazione [impeditivo della
possibilità di ritenere trattarsi di provvista per uso personale].

Si tratta di una valutazione non manifestamente illogica, che qui non ammette censure,
avendo i giudici di merito fornito satisfattiva spiegazione della destinazione illecita, in
linea con i parametri di cui all’articolo 73, comma 1 bis, lettera a), del dpr n. 309 del
1990.

Incensurabile è anche la determinazione sul trattamento sanzionatorio, basata – per
quanto interessa – sul “duplice precedente specifico”.

Del resto, come è noto, il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti
generiche e più in generale l’apprezzamento sul trattamento sanzionatorio sono rimessi
al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli
limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa
l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto, nella determinazione della sanzione ben possono essere
presi in esame uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., purchè

Fatto e diritto

della scelta decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione (cfr., di
recente, Sezione II, 23 settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum).

Il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz’altro escludersi

avendo il giudice motivato, con puntuale

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

argomentazione, le ragioni del proprio convincimento, nei termini suesposti.

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