Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6910 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6910 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUICA RADU MARIN N. IL 01/06/1969
avverso la sentenza n. 14759/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 20/11/2013
1082/2012
Motivi della decisione
La corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte trattandosi di reato per
il quale è stata applicata la pena pecuniaria e dunque inappellabile.
Il ricorso, così correttamente qualificata l’impugnazione, è inammissibile in
quanto proposto da soggetto non legittimato e cioè da avvocato non
legittimato al patrocinio davanti a questa Corte. E’ infatti pacifico che l’istituto
della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5,
cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina
unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice
competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non
comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione
correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di
sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere
proposta, primo fra tutti, per quanto qui rileva, quello della sottoscrizione da
parte di difensore iscritto nell’ albo speciale della Corte di cassazione (da
ultimo sez. III 22.4.2004 n.26905 rv. 228729).
p.q.m.
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 500,00 (cinquecento /00)
euro in favore delle cassa delle ammende.
Così deciso il 20.11.2013
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha condannato Puica
Radu Marina> alla pena di 3000,00 euro di ammenda per guida senza patente.
Ha presentato appello il difensore chiedendo l’assoluzione dell’imputato; si
sarebbe dovuto accertare se l’imputato disponeva di una patente straniera
disponendo ex art. 507 cpp l’audizione dell’agente che aveva effettuato tale
accertamento.