Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 691 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 691 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCARDI ELISABETTA N. IL 09/02/1952
avverso la sentenza n. 4245/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA,

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

RICCARDI Elisabetta ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lei condanna per i reati previsti dagli artt. 368,
485 e 56-640 cod. pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod.pen. contestata per le tentate truffe, assu-

dell’immobile;
2. mancanza di motivazione sulla dedotta incompatibilità tra l’aggravante del nesso teleologico contestata per il reato di falsità in scrittura privata e la ritenuta
sussistenza del vincolo della continuazione tra detto reato e quello di tentata
truffa di cui al capo C;
3. mancanza di motivazione sull’affermazione di colpevolezza, assumendo che,
senza giustificazione, sono state ritenute attendibili le dichiarazione dei coniugi
Gamberini e, invece, disattese quelle rese da Meoni e Gigli;
4. erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di colpevolezza per il reato di calunnia, assumendo che si sarebbe limitata a denunciare
un fatto vero (ossia che la Gamberini aveva effettivamente sottoscritto la ricevuta di 50.000 euro datata 21.1.2006).

§2.

I motivi sub 1, 3 e 4, sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da errori
giuridici e da vizi logici, ha argomentato che l’imputata aveva operato nell’esercizio
della professione di mediatore, in esecuzione dell’incarico a vendere conferitole dal
proprietario dell’immobile; che i documenti acquisiti e la concatenazione logica dei fatti
rendevano indubitabile la veridicità delle testimonianze rese dalle persone offese; che
l’imputata era ben consapevole della falsità ideologica della cennata ricevuta, avendo
lei stessa carpito quella firma con l’inganno.
Manifestamente infondato, infine, è il motivo sub 2, essendo pacifico che
non sussiste incompatibilità tra la continuazione e l’aggravante del nesso teleologico,
agendo la prima sul piano della riconducibilità di più reati a un comune programma criminoso ed essendo la seconda connotata dalla strumentalità di un reato rispetto a un
altro (Cass., Sez. 2, 9.11.2012 n. 46638, rv 253901).

mendo ch’ella agiva in proprio e non quale mediatrice incaricata della vendita

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

le ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa del-

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